In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 30/06/2015

Delibera 14 aprile 2015, n. 423
Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione a partire dall’1.05.2015

...omissis...

1. Non sono ammesse domande di agevolazione edilizia quando il nucleo familiare del richiedente dispone di un reddito netto inferiore al minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 in applicazione dell’articolo 46, comma 5 della legge provinciale n. 13/98, nonostante la presenza di un garante.

2. È sospesa la presentazione e la concessione di domande per contributi a fondo perduto per l’acquisto da parenti o affini di primo grado prevista dall’art. 57, comma 5 della legge provinciale n. 13/98.

3. È fissato il punteggio minimo di 20 punti per l’acquisto e 23 punti per la nuova costruzione ai fini della presentazione e ammissione alle agevolazioni edilizie di cui all’art. 2, comma 1 lettere E01 e E04 della legge provinciale n. 13/98, con le modalità di attribuzione del punteggio previste dal primo regolamento di attuazione D.P.G.P n. 42/99.

4. I suddetti criteri si applicano a tutte le domande di contributo edilizio di cui all’art. 2, comma 1, lettera E01 (mutui dal fondo di rotazione) e lettera E04 della legge provinciale n. 13/98 (contributi a fondo perduto) presentate dall’1.05.2015.

5. La presente delibera non comporta impegno di spesa.

 

indice