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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 10 marzo 2015, n. 275
Proroga dell'accordo sulle misure di contenimento delle spese correnti della Provincia, dei suoi enti strumentali e dei comuni

La Giunta Provinciale

L’articolo 10, comma 1, della legge finanziaria provinciale per l’anno 2013 ( L.P. n. 22 del 2012) prevede misure per la riduzione dei costi atti a garantire, a regime, risparmi di spesa fino ad un massimo dello 0,5 % delle spese correnti del bilancio provinciale del 2013.

La Giunta provinciale ha approvato con delibera n. 1301 del 02.09.2013 l’accordo del 28 agosto 2013 sulle prime misure di contenimento delle spese correnti, raggiunto con il consenso del Consiglio dei Comuni e delle organizzazioni sindacali. Alcune misure di tale accordo sono scadute il 31 dicembre 2014 e devono pertanto essere prorogate, per garantire anche per l’anno corrente i rispettivi risparmi.

Le parti contraenti hanno firmato in data 24.02.2015 un accordo con il quale tali misure sono state prorogate per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Questa proroga comporta per l’anno 2015 un risparmio stimato delle spese per il personale di 330.000 €.

Sulla base delle suesposte considerazioni viene ritenuto opportuno e necessario, di approvare l’accordo sulla proroga di misure di contenimento delle spese correnti raggiunto d’intesa con il Consiglio dei comuni, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 24.02.2015, e di stabilire le relative misure per la riduzione delle spese correnti.

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. E’ approvato l’allegato accordo riguardante la proroga delle misure di contenimento delle spese correnti della Provincia, degli enti strumentali e dei comuni.

2. Sulla base dell’accordo di cui al punto 1 vengono stabilite le seguenti misure di riduzione dei costi:

2.1. Riduzione temporanea del compenso per lavoro straordinario:

Per il periodo dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 la disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 90 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 e del comma 1 dell’articolo 13 del contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale 17 settembre 2003 è sostituita dalla seguente:

“La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile maturato per classe e non oltre il decimo scatto del livello retributivo di inquadramento, compresa l’indennità integrativa speciale, per il coefficiente 160.

Ai fini della determinazione della misura del normale compenso orario di cui all’articolo 90, comma 3, del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 si tiene conto anche dell’indennità di funzione attribuita con l’incarico dirigenziale, salvo il rispetto dei seguenti limiti:

a) compenso orario massimo spettante per livello retributivo: fino a 10 scatti;

b) coefficiente massimo dell’indennità di funzione calcolabile ai fini della misura complessiva del compenso orario normale: 1,7.”

2.2. Riduzione temporanea del rimborso delle spese di vitto e dell’indennità chilometrica per uso del proprio automezzo in missione:

Per il periodo dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 gli importi di 25,00 e 50,00 € di cui all’articolo 5, comma 1, dell’allegato 1 al contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008, come sostituito con il contratto collettivo intercompartimentale 9 aprile 2008, nonché di cui all’articolo 5, comma 1, dell’allegato 3 al testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado del 23 aprile 2003, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, dell’allegato 3 del contratto collettivo del personale medesimo 8 ottobre 2008, sono ridotti a rispettivamente 20,00 € e 40,00 €.

Per lo stesso periodo la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 degli allegati indicati al comma 1 è sostituita dalla seguente:

“2. Premesso che a parità di prestazioni deve essere privilegiato l’uso dei mezzi di cui al comma 1, in caso di uso del proprio automezzo compete per ogni chilometro effettivamente percorso dell’itinerario autorizzato la seguente indennità chilometrica, arrotondata ad un cent e da adeguarsi semestralmente ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4:

a) per autovetture: il ventisette per cento del prezzo di consumo della benzina senza piombo;

b) per motocicli: il dodici per cento del prezzo di consumo della benzina senza piombo.

3. Per i percorsi su strade non asfaltate l’indennità chilometrica per uso del proprio autoveicolo è raddoppiata.

4. Ai fini dell’adeguamento di cui al comma 2 viene preso in considerazione il prezzo di consumo medio mensile accertato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il mese immediatamente precedente alla decorrenza del rispettivo semestre. In caso di riduzione del prezzo di consumo medio sotto 1,70 € o di aumento sopra 1,90 € si provvede all’adeguamento in aumento o in diminuzione della percentuale del ventisette per cento rispettivamente del dodici per cento per la determinazione dell’indennità chilometrica di cui al comma 2 nella misura dell’uno per cento per ogni 5 centesimi di variazione.“

3. La presente deliberazione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato: ....omissis...

 

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