(1) L'orario di insegnamento settimanale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è di 20 ore. Qualora l'orario di cattedra sia inferiore all'orario di insegnamento, le rimanenti ore sono utilizzate per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orarie, per attività integrative, per corsi specifici e per supplenze saltuarie, da distribuire equamente tra il personale, tenuto conto delle prioritarie esigenze di servizio e della copertura delle supplenze. I/Le docenti assenti per periodi pari o inferiori a dieci giorni di insegnamento sono sostituiti da personale in servizio nella istituzione scolastica.
(2) Il monte ore risultante dalla differenza tra l'orario di cattedra e l'orario di insegnamento obbligatorio settimanale di 20 ore è destinato:
- in ragione non inferiore al 50%, per attività aggiuntive di insegnamento, anche individualizzato per attività integrative, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi, o per gruppi di interesse o di livello, per la vigilanza e l'assistenza degli/delle alunni/e durante il servizio di mensa nelle scuole secondarie, per il servizio pedagogico-didattico nelle biblioteche scolastiche nonché per i servizi informatici e multimediali nelle istituzioni scolastiche da parte di docenti in possesso di specifica specializzazione;
- per la restante percentuale, le ore eccedenti sono impiegate in parte per assicurare il servizio di disponibilità per le supplenze saltuarie e, in parte, per lo svolgimento delle attività parascolastiche.
Le ore di cui alle lettere a) e b) costituiscono due corrispondenti contingenti complessivi annuali a disposizione dell'istituzione scolastica e sono amministrate, sulla base di criteri di flessibilità stabiliti dal collegio dei docenti, per il perseguimento degli obiettivi posti dal piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.
(3) Le ore di disponibilità per supplenze saltuarie sono programmate all'inizio dell'anno scolastico e inserite nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del/la docente.
(4) Per il personale docente con orario di cattedra non inferiore a 20 ore settimanali le prestazioni aggiuntive relative allo svolgimento delle attività parascolastiche sono retribuite come ore straordinarie tratte dal contingente assegnato all'istituzione scolastica nel limite massimo per ciascun/a docente non superiore a dieci ore annue.
(5) L'orario di insegnamento di cui al comma 1, comprende l'insegnamento curriculare, le attività di insegnamento individualizzato, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi, o per gruppi di interesse o di livello. Tale orario è indirizzato all'attuazione dei vigenti programmi scolastici provinciali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, nonché per l'attuazione del progetto educativo dell'istituzione scolastica.
(6) Ai/Alle docenti possono essere richieste fino a due ore settimanali di insegnamento aggiuntivo per supplenze saltuarie nonché, su conforme deliberazione del competente organo collegiale, per corsi di recupero, di sostegno anche individualizzati, per corsi e progetti speciali. Con l'adesione degli/delle interessati/e l'orario di insegnamento può essere aumentato di ulteriori due ore settimanali. Le predette quattro ore settimanali possono essere assegnate con l'adesione degli/delle interessati/e, in casi particolari, anche per l'insegnamento curriculare in classi collaterali non utilizzabili per la determinazione delle cattedre.
(6 bis) L'impiego del personale docente nelle attività di recupero previste ai sensi della legge 11.01.2007 n. 1, del D.M. 03.10.2007, n. 80 e dell' O.M. 05.11.2007, n. 92si realizza con l'adesione degli interessati, qualora dette attività vengano calendarizzate al di fuori delle giornate di lezione stabilite dal calendario scolastico.2)
(7) Le attività di insegnamento di cui al comma 6, possono essere prestate, con l'assenso dell'interessato/a, anche in altre istituzioni scolastiche per l'attuazione di particolari progetti didattici finalizzati a qualificare l'offerta formativa.
(8) Per i/le docenti di religione delle scuole secondarie di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del presente articolo.
(9) Le ore di insegnamento superiori a quelle indicate al comma 1, vengono compensate come ore straordinarie a pagamento nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.