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In vigore al: 21/11/2014

o) Testo unico del 23 aprile 2003 1)
Testo unico delle disposizioni vigenti a decorrere dal 26 novembre 2002 dei seguenti contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano
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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27 maggio 2003, n. 21

Art. 8 (Orario funzionale all'insegnamento per il personale docente)

(1) Le attività funzionali all'insegnamento da svolgere fino a 220 ore annue, sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente previsti dagli ordinamenti provinciali di cui all'articolo 9 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Esse comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, formazione e aggiornamento, valutazione e documentazione, la preparazione dei lavori degli organi collegiali, anche di quelli elettivi, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle deliberazioni adottate dai predetti organi.

(2) In particolare, le attività funzionali all'insegnamento del personale docente comprendono:

  1. la partecipazione alle riunioni del collegio dei/delle docenti, i contatti e la collaborazione con le famiglie, comprese le udienze generali, nonché la partecipazione agli organi collegiali elettivi in qualità di docente;
  2. la partecipazione alle attività collegiali di consigli di classe, di interclasse, di intersezione;
  3. la programmazione collegiale ed il coordinamento in gruppi di disciplina ed in gruppi di lavoro in misura non inferiore a 66 ore annue nelle scuole elementari ed a 33 ore annue nelle scuole secondarie;
  4. la propria formazione in servizio e il proprio aggiornamento nonché la partecipazione alle iniziative di formazione obbligatoria di cui all'articolo 10;
  5. i rapporti individuali con le famiglie;
  6. lo svolgimento delle iniziative parascolastiche;
  7. tutte le ulteriori attività connesse con il funzionamento dell'istituzione scolastica.

(3) Per le attività di cui al comma 2, non vengono corrisposti compensi per ore straordinarie in quanto tali attività sono comunque comprese nel profilo della funzione docente.

(4) Sono ammesse a retribuzione con compensi per lavoro straordinario le seguenti attività:

  1. le ore aggiuntive di insegnamento eccedenti le 20 rispettivamente le 22 ore settimanali;
  2. le attività connesse con l'effettuazione di progetti speciali e di incarichi specifici di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.

(5) Nel contingente orario di cui al comma 1 non sono comprese le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini ed esami ed adempimenti connessi nonché quelle relative alla preparazione individuale delle lezioni ed esercitazioni, come pure quelle necessarie per la correzione degli elaborati.

(6) Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli/delle alunni/e, gli insegnanti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli/delle alunni/e medesimi/e. Tali adempimenti non sono compresi nel contingente orario di cui al comma 1.

(7) Le maggiori prestazioni di cui agli articoli 5, 6 ed al presente articolo volte al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, sono programmate nel piano annuale delle attività dell'istituzione scolastica con deliberazione del collegio dei/delle docenti.

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