(1) Le disposizioni e le indennità di cui al presente contratto trovano applicazione anche nei confronti del personale insegnante docente ed educativo in assegnazione provvisoria, o comunque in servizio in un'istituzione scolastica della Provincia di Bolzano. Le predette indennità, viceversa, non vengono corrisposte al personale di cui all'articolo 1, che a qualsiasi titolo non presti servizio in Provincia di Bolzano.
(2) Le disposizioni e la fruizione delle indennità di cui al presente contratto cessano in caso di trasferimento del personale interessato ad uffici, istituti o istituzioni scolastiche nel restante territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo n. 434/96. Nei singoli contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 18 del CCNL del 4 agosto 1995, viene inserita, in tal senso, una specifica clausola contrattuale.
(3) Nei confronti del personale di cui all'articolo 1, nelle materie e negli istituti dello stato giuridico e del trattamento economico non specificatamente disciplinati dal presente contratto, trovano applicazione le normative in vigore.
(4) Per le finalità di cui al comma 3, le parti contraenti prendono atto che il presente contratto disciplina le materie e gli istituti previsti dai seguenti articoli relativi al
- CCNL del 4 agosto 1995: articolo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 28, articoli 31, 34, 40, 41, 42, 43 commi 4 e 5, articoli 45, 46, 63 comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) relative al trattamento accessorio, articoli 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, e 77;
- CCNL del 2 maggio 1999, articoli 12, 25, 28, 41, 42, 43, 49 e 50;
- CCNL integrativo del 31 agosto 1999, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 37.
(5) Le disposizioni del CCNL del 4 agosto 1995, che continuano ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore del CCP del 16 aprile 1998 sono da raccordarsi con le disposizioni generali di cui al D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
(6) Con l'entrata in vigore del presente contratto, cessa l'applicazione del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, esclusa la parte sulla disciplina previdenziale.