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In vigore al: 21/11/2014

o) Testo unico del 23 aprile 2003 1)
Testo unico delle disposizioni vigenti a decorrere dal 26 novembre 2002 dei seguenti contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano
1

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27 maggio 2003, n. 21

Art. 27 (Compenso individuale accessorio e premi di produttività)

(1) Al fine di compensare lo specifico impegno di tutto il personale per l'efficace attuazione dell'autonomia e degli altri processi innovatori in atto nell'istituzione scolastica, sono corrisposti il compenso individuale accessorio e il salario di produttività previsti dai commi seguenti.

(2) A decorrere dal 1° luglio 1999, al personale docente ed educativo con contratto a tempo indeterminato e al personale docente ed educativo con contratto a tempo determinato che sia in possesso dei requisiti per la corresponsione della retribuzione estiva previsti dall'articolo 28, comma 2, è corrisposto un compenso individuale accessorio di 49,60 euro mensili lorde in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Per il personale con contratto a tempo determinato che abbia rinunciato o che rinunci a svolgere le maggiori prestazioni continua comunque ad applicarsi la vigente normativa statale in merito a tale compenso accessorio.

(3) A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, è costituito un apposito fondo destinato ai premi di produttività per il personale di cui all'articolo 1, nella misura del 2,8% dello stanziamento del corrispondente capitolo del bilancio della Provincia per gli stipendi del personale docente ed educativo. Dal predetto fondo viene detratto l'importo corrispondente al compenso individuale accessorio, nonché gli oneri riflessi collegati, per il relativo anno scolastico, compenso che comunque continua ad essere erogato al personale ai sensi del comma 2.

Dal fondo destinato ai premi di produttività vengono detratti, per l'anno scolastico 2001-2002 l'importo di 206.582,76 euro e, per gli anni scolastici successivi, l'importo corrispondente al 60% della spesa complessiva sostenuta dall'Amministrazione provinciale nell'anno scolastico precedente per effetto delle maggiorazioni corrisposte ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 5, 6, 7 e 9, compresi gli oneri sociali. L'importo eccedente 516.456,90 euro viene comunque detratto per intero.8)

(4) Al netto della detrazione prevista dal comma 3, il fondo destinato ai premi di produttività viene suddiviso tra il personale interessato in quote che vengono corrisposte in un'unica soluzione nel mese di luglio o di agosto. Tali quote spettano a tutto il personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso il personale assente per malattia, astensione obbligatoria per maternità e distacco sindacale retribuito, come pure al personale utilizzato dalla Provincia o comandato ad enti dipendenti dalla Provincia stessa.

(5) Le quote di cui al comma 4, sono attribuite con differenziazione individuale dal/la dirigente scolastico/a, sulla base di criteri definiti d'intesa con i/le rappresentanti/trici sindacali unitari/e presenti a livello di ciascuna istituzione scolastica; in caso di mancata costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, i criteri sono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di singola Intendenza scolastica. Nella attribuzione dei premi di produttività si tiene conto della corresponsione delle maggiorazioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 3.

(6) Il premio di produttività di cui al comma 4 può essere negato o ridotto in caso di non sufficiente produttività portata a conoscenza del personale interessato per iscritto nel corso dell'anno scolastico o in caso di sanzioni disciplinari. Il relativo provvedimento è adottato su parere conforme del Comitato di valutazione di cui all'articolo 5 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20.

(7) Per i periodi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, i compensi previsti dai commi 2 e 4 sono liquidati al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra o del personale a part-time, i predetti compensi sono liquidati in rapporto all'orario risultante dal contratto individuale. I compensi di cui trattasi sono assoggettati alle ritenute previste per i compensi accessori.

(8) Nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente accertate dalla Ripartizione provinciale al personale, l'intendente scolastico/a competente, determina, sulla base di criteri concordati con le organizzazioni sindacali, l'ammontare del fondo complessivo a disposizione della singola istituzione scolastica per l'attribuzione dei premi di produttività.

8)
Vedi l'art. 6 del contratto collettivo per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado del 6 ottobre 2006.
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