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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 61)
Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale

1)

Pubblicata nel B.U. 26 luglio 2011, n. 30

Art. 1 (Costituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT))

(1) Per coordinare azioni comuni di carattere interregionale e rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Trento e il Land Tirol, la Provincia autonoma di Bolzano può costituire un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Per l’attuazione degli obiettivi e dei compiti affidatigli, il GECT può avvalersi dell’ufficio provinciale competente per la cooperazione transfrontaliera della Ripartizione provinciale Presidenza e del personale messo a disposizione dalla Provincia.

Art. 2 (Disposizioni finanziarie)

(1) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2011, derivanti dall’articolo 1 della presente legge e stimati nella misura di 20.000 euro, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 01115 del bilancio provinciale 2011.

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari é stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 3 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.