(1) Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:“3. Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali, nei siti Natura 2000 e nell’area del Parco Nazionale dello Stelvio sita in provincia di Bolzano le sanzioni previste dalla presente legge, relative alla quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita, sono aumentate del 50 per cento.”