(1) La Provincia autonoma di Bolzano può stipulare con i proprietari dei terreni o con chi ha diritto a disporne contratti di diritto privato per remunerare determinate prestazioni, limitazioni oppure altre misure. Tali contratti possono avere per oggetto misure ai sensi della direttiva habitat oppure della direttiva uccelli, misure per la conservazione e cura di aree protette, inclusa la gestione delle stesse e la redazione e attuazione di piani di gestione, per la conservazione e la cura di zone umide, boschi ripari, prati aridi e magri oppure per la conservazione e cura della vegetazione arbustiva di campagna o delle siepi di valore naturalistico.
(2) La Giunta provinciale emana direttive sulla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, sulla natura e la quantità del compenso e sulle prescrizioni, condizioni e scadenze degli stessi.