(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove la tutela della natura e del paesaggio, può sostenere con contributi e sussidi l’attività di associazioni ed organizzazioni che si dedicano a tale compito e mettere a disposizione mezzi appropriati nonché commissionare lavori di ricerca e di pianificazione.
(2) La Provincia autonoma di Bolzano promuove in particolar modo la ricerca e le attività scientifiche nonché la sensibilizzazione e l’informazione ai fini della tutela delle specie e degli habitat ai sensi della direttiva habitat e della direttiva uccelli.