(1) Al fine di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio della provincia di Bolzano e di partecipare alla rete Natura 2000 di cui all’articolo 3 della direttiva habitat, sono istituiti i siti di importanza comunitaria di cui all’allegato D e le zone di protezione speciale per gli uccelli di cui all’allegato E.
(2) I confini delle zone di cui al comma 1 sono inseriti nei piani urbanistici e nei piani settoriali.
(3) Gli allegati D ed E possono essere integrati dalla Giunta provinciale secondo il procedimento stabilito dalla normativa comunitaria.