(1) La certificazione è rilasciata ad aziende private che soddisfino almeno quattro dei seguenti criteri:
(2) Le direttive di attuazione per la regolamentazione dei criteri di cui al comma 1 e di eventuali criteri aggiuntivi sono emanate dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessora o dell’assessore competente, sulla base del parere della commissione provinciale, tenendo conto dei criteri già esistenti in materia di certificazioni di conciliabilità di famiglia-lavoro, come l’audit “famiglia e lavoro”.