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In vigore al: 21/11/2014

l) Legge provinciale8 marzo 2010 , n. 51)
Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 4 al B.U. 16 marzo 2010, n. 11.

Art. 16 (Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, „Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:

“Art. 1 (Obiettivi generali) - 1. La Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo dei settori economici dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi e in particolare del loro valore aggiunto e della loro competitività, anche internazionale, nel rispetto delle normative comunitarie, delle esigenze dell’ecologia e della protezione dell’ambiente, della necessità di garantire un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, degli equilibri occupazionali, della promozione del genere sottorappresentato, delle esigenze della tutela del lavoro, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.”

(2)  Dopo l’articolo 2-ter della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2-quater (Definizioni) - 1. Obbligo familiare ai sensi della presente legge è la cura di una figlia o un figlio sotto i 6 anni o l’assistenza di parenti non autosufficienti fino al secondo grado.

2. La certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro è quella ai sensi degli articoli 32, 33 e 34.”

(3)  Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

“5. Nell’ambito della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato sono concessi aiuti con una maggiorazione sul tasso di base, specialmente per particolari qualificazioni, per aziende in aree strutturalmente deboli e per aziende con la certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro.

6. Nell’ambito della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato si dà la precedenza specialmente a investimenti nel servizio di prossimità, a investimenti di aziende in aree strutturalmente deboli e a investimenti di aziende con la certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro.”

(4)  Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, sono aggiunte le seguenti lettere j), k) e l):

“j) formazione e aggiornamento del genere sottorappresentato nei livelli dirigenziali, nonché formazione e aggiornamento per chi rientri al lavoro dopo un’interruzione dovuta a obblighi familiari;

k) introduzione di forme di organizzazione e di modelli d’orario lavorativo flessibili, e particolarmente di posti di lavoro a tempo parziale per persone con obblighi familiari, nonché di servizi di custodia e assistenza per bambini, organizzati dalle aziende;

l) ottenimento della certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro oppure fruizione di altre prestazioni di consulenza riguardanti la promozione della compatibilità fra famiglia e professione o la promozione del genere sottorappresentato.”

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