(1) Chi è legittimato a presentare proposte nominative in organi o funzioni di cui all’articolo 10 deve indicare, a pena di inammissibilità, una candidata e un candidato per ogni componente da nominare o funzione. Fanno eccezione le organizzazioni con più dell’80 per cento dei componenti appartenenti allo stesso genere, non considerando i componenti in forma di società.