(1) In tutti gli organi regolamentati per legge e nominati all’interno dell’amministrazione provinciale deve esserci complessivamente una situazione di equilibrio fra i generi.
(2) In tutti gli organi nominati dal Consiglio provinciale ovvero dalla Giunta provinciale deve esserci complessivamente, a eccezione degli organi politici e della commissione provinciale per le pari opportunità, una situazione di equilibrio fra i generi.
(3) Nei casi in cui la nomina di singoli componenti di organi spetta al Consiglio provinciale ovvero alla Giunta provinciale, le nomine devono avvenire secondo un rapporto complessivamente equilibrato fra i generi.
(4) Per le società a partecipazione provinciale, nei casi in cui la nomina di singole ovvero singoli componenti di organi o funzioni spetta alla Giunta provinciale, le nomine devono avvenire secondo un rapporto complessivamente equilibrato fra i generi.
(5) In tutti gli organi di cui ai commi 1 e 2 devono essere rappresentati entrambi i generi, con le eccezioni di cui al comma 2. A partire da un numero di 8 persone, devono farvi parte almeno due persone di ciascun genere, e così via.