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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 29 (Ripartizione della spesa)

(1)  La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica o di singoli gruppi a sé stanti di esse e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

(2)  La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo l’accertamento dell’ultimazione dell’opera da parte dell’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.