Pubblicata nel B.U.7 luglio 2009, n. 28.
(1) Il Consiglio provinciale mette a disposizione dell’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attività.
(2) Il personale opera alle dipendenze funzionali della o del Garante. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria madrelingua.
(3) L’amministrazione provinciale, le comunità comprensoriali e i comuni mettono a disposizione della o del Garante i locali necessari per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza.
(4) Il Consiglio provinciale stipula a favore della/del Garante, limitatamente alla durata dell’incarico, una polizza assicurativa di responsabilità civile.