Pubblicata nel B.U.7 luglio 2009, n. 28.
(1) La difensora civica o il difensore civico e la o il Garante si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze.
(2) Nel comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, le parole: “e gli interessi dei bambini e dei giovani” sono soppresse.