(1) La o il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato la o il Garante, salvaguarda e garantisce i diritti dei giovani sanciti dall’ordinamento internazionale, nazionale, regionale e provinciale e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, e dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificati e resi esecutivi dall’Italia rispettivamente con legge 27 maggio 1991, n. 176, con legge 11 marzo 2002, n. 46, e con legge 20 marzo 2003, n. 77.
(2) In particolare, la o il Garante:
- vigila sull’applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni di cui al comma 1 e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull’applicazione e l’attuazione della normativa statale, regionale e provinciale a tutela dei diritti dei giovani;
- promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dei giovani, assumendo idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione;
- promuove iniziative per sensibilizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e i diritti dei giovani;
- fornisce consulenza ai giovani su questioni giuridiche e funge da mediatrice o mediatore in situazioni conflittuali fra i giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci;
- funge da mediatrice o mediatore in casi di conflitto che coinvolgono da un lato i giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci e dall’altro le amministrazioni ed i servizi pubblici;
- accoglie direttamente e confidenzialmente le esigenze, richieste e proposte intese a migliorare la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza provenienti da persone anche di minore età;
- persegue sinergie tra le amministrazioni pubbliche della Provincia competenti per la tutela dell’infanzia o dell’adolescenza, i soggetti privati impegnati nel settore e le autorità giudiziarie;
- raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei giovani, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
- segnala ai servizi sociali o all’autorità giudiziaria situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati di carattere assistenziale o giudiziario in materia di tutela dei minori;
- segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a giovani da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
- formula proposte per migliorare il sistema normativo, il sistema dei servizi, i programmi e gli interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza;
- su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali o di propria iniziativa, esprime pareri su progetti di atti normativi ed amministrativi, qualora vengano coinvolti anche gli interessi dei giovani;
- collabora con il Comitato provinciale per le comunicazioni nella vigilanza sull’operato dei mezzi di comunicazione.
(3) La o il Garante esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Essa o egli agisce su segnalazione o d’ufficio.
(4) Nell’esercizio delle sue funzioni, la o il Garante ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni e di estrarne gratuitamente copia. Essa o egli deve in ogni caso osservare le disposizioni sulla tutela della privacy.