Pubblicata nel B.U.7 luglio 2009, n. 28.
(1) Le spese per l’Ufficio della o del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e le spese derivanti da quanto previsto nell’articolo 8 sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.