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In vigore al: 21/11/2014

n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 111)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (Legge finanziaria 2010)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 gennaio 2010, n. 1.

Art. 12 (Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico)  delibera sentenza

(1) E’ istituita l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, di seguito denominata Agenzia (ASSE).

(2) L’Agenzia è ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

(3) L’Agenzia:

  1. gestisce gli interventi di assistenza e di previdenza integrativa previsti dalle leggi in materia, nonché quelli che potranno essere demandati da specifiche norme;
  2. gestisce ed eroga eventuali finanziamenti pubblici disposti dalla Provincia, finalizzati alla promozione e realizzazione di opere pubbliche e di progetti di sviluppo economico.

(4) La Provincia è autorizzata a trasferire in proprietà ovvero ad assicurare comunque il godimento dei beni mobili ed immobili necessari all’espletamento delle attività dell’Agenzia, nonché a mettere a disposizione il proprio personale. Le altre spese per il funzionamento nonché quelle per l’erogazione degli interventi di competenza dell’Agenzia sono a carico del bilancio dell’Agenzia medesima.

(5) L’Agenzia può contrarre finanziamenti bancari ed attivare ogni altra forma di ricorso al mercato finanziario consentita dalla legge. L’Agenzia svolge altresì ogni altra operazione funzionale o accessoria alla realizzazione delle finalità indicate dal presente articolo e al reperimento delle risorse necessarie, ivi incluso il rilascio di garanzie.

(6) L’Agenzia può assumere partecipazioni in società di capitali, funzionali al perseguimento delle finalità indicate dal presente articolo.

(7) Per i fini previsti al comma 3, lettera a), è attribuita all’Agenzia la gestione dei fondi di assistenza e previdenza integrativa. Ogni entrata connessa con l’erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è versata direttamente all’Agenzia. Per i fini previsti al comma 3, lettera b), la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente l’Agenzia attraverso assegnazioni a carico del bilancio provinciale.

(8) La Giunta provinciale approva lo statuto dell’Agenzia e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra Provincia ed Agenzia nonché la natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento degli incarichi di volta in volta conferiti dalla Provincia all’Agenzia.

massimeDelibera N. 1330 del 17.08.2010 - Delega di funzioni
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