(1) Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Le tariffe di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L, sono maggiorate del 50 per cento a decorrere dal 1ºgennaio 2010.”
(2) 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L, le parole: “cinquanta per cento” sono sostituite dalle parole: “cento per cento”.