In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 7 (Ricreazione e cultura)

(1) Le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), possono svolgersi autonomamente solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale.

(2) Le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), per le quali tale connessione non si realizza, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.