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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 4 (Locali)  delibera sentenza

(1) Le attività agrituristiche possono essere svolte sui terreni dell'impresa agricola e negli edifici o parti di essi ubicati su tali terreni e non necessari alla conduzione dell'azienda agricola. L'attività agrituristica "ospitalità su malghe" può essere svolta solo dagli imprenditori agricoli che all'entrata in vigore della presente legge sono già iscritti all'elenco provinciale degli operatori agrituristici per tale attività.

(2) I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

(3) I locali e gli alloggi destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienico-sanitari adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata.

(4) Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti e bevande in forma di party- service deve essere garantita la presenza di locali idonei alla preparazione di pasti e bevande. I locali destinati a tale attività devono rispettare le disposizioni vigenti a livello provinciale per i locali adibiti alla lavorazione e preparazione di prodotti agricoli.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 71 del 20.03.2001 - Opere pubbliche - potere discrezionale della PA. - tutela ambientale - interventi di privati soggetti ad autorizzazione