(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:
(2) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 13205 del bilancio provinciale 2008, autorizzate ai sensi della legge abrogata dal comma 1, lettera a).
(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.