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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 17 (Abrogazioni e disposizione finanziaria)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche.

(2) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 13205 del bilancio provinciale 2008, autorizzate ai sensi della legge abrogata dal comma 1, lettera a).

(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.