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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 12 (Denominazione "agriturismo")

(1) L'uso della denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività ai sensi della presente legge.