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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 10 (Periodi di apertura e tariffe)

(1) L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'impren-ditore agricolo. Ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza una preventiva comunicazione al comune, sospendere l'attività per un periodo massimo di un mese.

(2) I soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano annualmente una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12.