(1) L'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano alla scadenza della legislatura in corso avviene in applicazione della disciplina contenuta nella legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003", nonché delle ulteriori disposizioni di cui ai successivi commi.
(2) Dell'andamento del voto durante la giornata delle votazioni e dell'esito degli scrutini dei seggi elettorali è data immediata notizia al Ministero dell'Interno tramite il Commissariato del Governo, anche in via telematica, a cura della Ripartizione provinciale Servizi centrali.
(3) Con la lista dei candidati è altresì presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, che deve essere corredata del certificato di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico, rilasciato ai sensi dell'articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all'articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini e agli effetti del mandato elettorale. Il contenuto di tali dichiarazioni e certificati è irrevocabile per la durata e ai fini del mandato elettorale.