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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 32 (Estetista,cosmetista, acconciatore/acconciatrice, onicotecnico/onicotecnica)   15) delibera sentenza

(1)  Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
  2. diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professsionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;16)
  3. diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;16)
  4. diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;16)
  5. almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.16)

(1/bis) Per l’attività di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata, di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci o accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, comma 1, lettere da a) a d), oppure di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma finale di un corso formativo per onicotecnico/onicotecnica e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale;
  2. almeno un anno di esperienza professionale nel campo dell’estetica, della cosmesi o dell’onicotecnica come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.17)

(2)  Le attività di estetista e di cosmetista possono essere svolte mediante tecniche manuali e con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico. Tali apparecchiature sono individuate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(3)  Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

(4)  Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell’attività artigiana dell’estetista. L’esercizio dell’attività di solarium è soggetto alle disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010, n. 41. L’esercizio di una sauna non è soggetto a requisiti professionali. 18)

(5) 19)

(6) 19)

(7)  Nell'esercizio della propria professione artigiana l'acconciatore o l'acconciatrice può effettuare anche semplici attività di manicure e pedicure e semplici trattamenti cosmetici della pelle del viso.

(8)  Per aziende del settore si intendono le aziende che svolgono le rispettive attività nel settore dell'igiene e dell'estetica e quelle che offrono ai loro clienti attività e servizi nell'ambito della cura della salute e del corpo; presupposto è che l'esperienza professionale sia stata acquisita sotto la vigilanza di una persona in possesso dei requisiti professionali.

(9)  La denominazione "scuola di cosmetica" o denominazioni simili possono essere utilizzate, per indicare istituti di formazione nel settore dell'igiene e dell'estetica, solo qualora vengano rispettati i requisiti minimi, da determinarsi con regolamento di esecuzione alla presente legge.

(10)  Le imprese artigiane con attività di cui al presente articolo possono dare avvio alla propria attività, previa dichiarazione di inizio attività al comune territorialmente competente.

(11)  L'esercizio dell'attività di trainer del benessere ai sensi dell'articolo 53/decies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è consentito solo all'interno degli esercizi ricettivi e di strutture private o pubbliche per il wellness e la balneazione, limitamente agli ospiti. Con regolamento di esecuzione sono delimitate le competenze professionali dell'estetista, del/della cosmetista e del/della trainer del benessere.

(12)  Le attività di estetista, di cosmetista e di acconciatore o acconciatrice vengono esercitate nella sede aziendale della persona in possesso dei requisiti professionali.

(13) 20)

(14)  Le attività di estetista e di acconciatore o acconciatrice possono essere esercitate anche presso strutture alberghiere e ricettive, limitatamente agli ospiti delle stesse.

(15)  In caso di malattia, di handicap fisico o mentale, di salute cagionevole o di altre situazioni coercitive simili, le attività possono essere esercitate a domicilio o nel luogo stabilito dal committente.

(16)  Non è ammesso lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 56 del 16.03.1998 - Norme fondamentali delle riforme economico-sociali - interpretazione Coesistenza di normativa statale e provinciale in materia di competenza legislativa primaria
15)
La rubrica dell'art. 32 è statà così sostituita dall'art. 1, comma 7, della L.P 19 luglio 2013, n. 11.
16)
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 32, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata“.
17)
L'art. 32, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
18)
L'art. 32, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10, e poi dall'art. 1, comma 9, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
19)
I commi 5 e 6 dell'art. 32, sono stato abrogati dall'art. 1, comma 21, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
20)
L'art. 32, comma 13, è stato abrogato dall'art. 2, comma 5, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.