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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 9 ottobre 2007, n. 81)
Ordinamento dell'industria

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

Art. 3 (Registro delle imprese)

(1) L'iscrizione delle imprese industriali nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura avviene mediante attribuzione del corrispondente codice Ateco dell'Istituto nazionale di statistica.