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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 9 ottobre 2007, n. 81)
Ordinamento dell'industria

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

Art. 2 (Imprese industriali)

(1) Sono imprese industriali le imprese individuali, le società di persone o di capitali che esercitano:

  • a)  una delle attività di cui alle sezioni C, D, E o F della classificazione Ateco dell' Istituto nazionale di statistica, oppure
  • b)  un' attività classificata, ai sensi della legge provinciale sull'ordinamento dei servizi, quale attività di servizi industriali.

(2) Le imprese di cui al comma 1 devono avere almeno due delle seguenti caratteristiche:

  • a)  produzione o servizio prevalentemente in serie;
  • b)  organizzazione aziendale separata in una unità produttiva ed in una unità amministrativa con separata gestione delle unità e del personale e l' eventuale collaborazione dell'imprenditore limitata alle attività dirigenziali;
  • c)  produzione dei beni e svolgimento dei servizi con prevalente divisione sistematica del lavoro.