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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 9 ottobre 2007, n. 81)
Ordinamento dell'industria

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

Art. 1 (Attività industriale)

(1) Ai sensi della presente legge per attività industriale si intende l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o della trasformazione di beni e dell'erogazione dei servizi connessi, inclusa la relativa distribuzione e vendita.

(2) Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti professionali per l'esercizio di determinate attività industriali, fatte salve eventuali norme speciali.