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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 111)
Ordinamento dei servizi

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1)

Pubblicato nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.

Art. 2 (Classificazione delle attività)

(1) Sono considerate attività di servizi le seguenti attività:

  • a)  attività bancarie, finanziarie ed assicurative;
  • b)  poste e telecomunicazioni;
  • c)  trasporti e magazzinaggio;
  • d)  attività immobiliare e di noleggio;
  • e)  informatica, ricerca e sviluppo;
  • f)  servizi alle imprese;
  • g)  servizi alla persona;
  • h)  servizio nel settore della formazione destinabile alla vendita;
  • i)  sanità ed altri servizi sociali destinabili alla vendita;
  • j)  altri servizi destinabili alla vendita.

(2) Le disposizioni della presente legge non si applicano alle seguenti attività:

  • a)  commercio e servizi ad esso strettamente connessi;
  • b)  libere professioni;
  • c)  alberghi e pubblici esercizi;
  • d)  attività artistiche;
  • e)  pubblica amministrazione;
  • f)  altri servizi non destinabili alla vendita.

(3) Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le attività di servizio, tenuto conto della classificazione delle attività economiche Ateco dell'Istituto nazionale di statistica e della classificazione prevista dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, sono così suddivise:

  • a)  attività di servizio in senso stretto;
  • b)  attività di servizio classificate come artigianali o come industriali.