In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 111)
Ordinamento dei servizi

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.

Art. 1 (Attività di servizi)

(1) Ai sensi della presente legge si intende per servizi una prestazione non destinata alla produzione di un bene materiale e che avviene di norma contro corrispettivo. La prestazione di servizio non può essere immagazzinata, conservata o trasportata, essendo il momento della produzione contestuale a quello dell'utilizzo.

(2) Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti professionali per l'esercizio di determinate attività di servizio, fatte salve eventuali norme speciali.