In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

g) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 71)
Disposizioni in conncessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008
1

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° agosto 2006, n. 31.

CAPO I
Disposizioni in materia di entrate

Art. 1

(1) 2) 

(2) 3) 

2)
Integra l'art. 7/ter della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
3)
Inserisce l'art. 8/ter nella L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 24) 

4)
Riportato in nota all'art. 8/ter della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 35) 

5)
Reca modifiche all'art. 1, comma 4, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

CAPO II
Disposizioni in materia di spesa

Art. 46) 

6)
Riportato al n. VIII - D/a.

Art. 5

(1)(2)(3) 6) 

(4)(5) 7) 

6)
Riportato al n. VIII - D/a.
7)
Recano modifiche all'art. 8 della L.P. 20 agosto 1985, n. 12.

Art. 68) 

8)
Riportato al n. VIII - A/y.

Art. 78) 

8)
Riportato al n. VIII - A/y.

Art. 86) 

6)
Riportato al n. VIII - D/a.

Art. 99) 

9)
Inserisce l'art. 6/bis nella L.P. 12 giugno 1975, n. 26.

Art. 106) 

6)
Riportato al n. VIII - D/a.

Art. 1110) 

10)
Inserisce l'art. 24/bis nella L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

Art. 128) 

8)
Riportato al n. VIII - A/y.

Art. 136) 

6)
Riportato al n. VIII - D/a.

CAPO III
Altre disposizioni

Art. 14

(1) 11) 

(2) 12) 

(3) 13) 

(4) 14) 

(5) 15) 

11)
Sostituisce l'art. 28, comma 2, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
12)
Sostituisce l'art. 37, comma 2, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
13)
Aggiunge il comma 5 all'art. 50 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
14)
Sostituisce il titolo del Capo VI della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
15)
Inserisce l'art. 65/bis nella L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 1516) 

16)
Sostituisce l'art. 12/bis della L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.

Art. 1617) 

17)
Integra l'art. 11 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

Art. 1718) 

18)
Inserisce l'art. 17/ter nella L.P. 31 agosto 1974, n. 7.

Art. 1819) 

19)
Sostituisce l'art. 2/bis, comma 2, della L.P. 10 ottobre 1997, n, 14.

Art. 19    20) delibera sentenza

massimeDelibera 27 agosto 2012, n. 1220 - Grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - espletamento di gare ad evidenza pubblica ed archivazione di domande
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009 - Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico di San Floriano di Egna - controversia sulla competenza tra le due province autonome
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 422 del 12.12.2007 - Disposizioni provinciali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Estinzione del processo.
20)
L'art. 19, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 19/bis (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)    

(1)  In aderenza ai disposti recati all’articolo 15, comma 6-ter, del decreto , convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, rimangono confermate la durata e la validità trentennale delle nuove concessioni rilasciate secondo modalità ad evidenza pubblica in base all’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, per quelle in scadenza alla data del 31 dicembre 2010. Qualora alla data predetta, per una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l’individuazione del nuovo aggiudicatario della gara o qualora una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in scadenza sia prorogata per effetto dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche, o della corrispondente disciplina provinciale, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione per un periodo comunque non superiore a cinque anni, fino al subentro dell’aggiudicatario della gara da indirsi nei termini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche, o alla corrispondente disciplina provinciale, alle condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti, salvo l’obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per progetti di compensazione ambientale, da realizzarsi su proposta dei comuni rivieraschi, un canone annuo aggiuntivo di 38 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Una parte di questo canone annuo aggiuntivo può anche essere versato, d’intesa con i comuni rivieraschi e il concessionario, direttamente ai comuni rivieraschi.  Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione, si applica l’articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 21)

(1/bis)  Per le grandi concessioni idroelettriche riguardanti le centrali ad acqua fluente scadute entro il 31 dicembre 2010 e per le quali alla data suddetta si sia conclusa la procedura a evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo concessionario, ma utilizzate da terzi, l’utilizzatore della centrale deve versare alla Provincia e/o ai comuni rivieraschi un canone annuo aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale nella misura di 44 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per il biennio 2014/2015. Per il triennio 2011/2013 resta fermo l’obbligo per l’utilizzatore di versare un canone aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale nella misura pari a quanto offerto dal vincitore in sede di detta procedura, nel limite massimo del 2 per cento dei ricavi realizzati nello stesso periodo dalla centrale. 22)

(2)  I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico sono rideterminati in 9,65 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta fino a 220 kW, con una quota annua esente di 50,00 euro, in 11,95 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta da 220 kW fino a 3.000 kW e in 27,15 euro per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta oltre 3.000 kW.

(3)  La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore e viene assunta quando l'impianto è fermo, e il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

(4)  Per le concessioni di derivazione da più acque pubbliche, che vengono gestite con un unico impianto, si applica un canone unico, quello maggiore.

(5)  Una quota pari a 0,95 euro del canone per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta è finalizzata al mantenimento o miglioramento della fauna ittica delle acque pubbliche secondo criteri e modalità da fissarsi dalla Giunta provinciale.

(6)  Almeno il 50 per cento delle somme incassate dalla Provincia autonoma di Bolzano a titolo di canoni demaniali annui per utenze di acqua pubblica, al netto degli importi di cui al comma 5, ma comunque l’importo pari a 10,6 milioni di euro, sarà assegnato annualmente ai comuni nei termini e nei modi fissati dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei comuni.

(7)  Gli importi di cui ai commi 2, 5 e 6 possono essere aggiornati ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo l’indice ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 centesimi. 23)

21)
L'art. 19/bis, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 13, e poi dall'art. 14, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
22)
L'art. 19/bis, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
23)
L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 20

(1) 24) 

(2) 25) 

(3)(4) 26) 

24)
Integra l'art. 1della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
25)
Integra l'art. 30 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
26)
Reca modifiche all'art. 32/bis della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 216) 

6)
Riportato al n. VIII - D/a.

Art. 2227) 

27)
Integra l'art. 4 della L.P. 13 settembre 1973, n. 49.

Art. 23 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogati:

  1. l'articolo 33 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2;
  2. i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 24 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegati28)

28)
Omissis.