Pubblicata nel B.U. 11 luglio 2006, n. 28.
(1) È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti a utenti o al pubblico.
(2) È altresì vietato fumare nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura per giovani.
(3) I luoghi e le strutture di cui al comma 2 sono definiti con regolamento di esecuzione.