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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 161)
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2007 e bilancio triennale 2007-2009

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 1 (Assunzione di mutui o emissione di prestiti)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere nell'esercizio 2007 uno o più mutui passivi o ad emettere prestiti con ammortamento a rate costanti, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, eventualmente anche in deroga al comma 5 dello stesso articolo, fino alla concorrenza dell'importo massimo di 437 milioni di euro, da estinguere in non meno di anni dieci a decorrere dall'esercizio 2008 e a un tasso di interesse annuo non superiore al 6,5 per cento.

(2) Il ricavo dei mutui o prestiti predetti è destinato nel bilancio provinciale al finanziamento dell'onere per partecipazione ad aumento di capitale della società SEL Spa per l'acquisto di impianti di produzione idroelettrica siti in tutto o in parte sul territorio provinciale, in conformità al disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, nonché per l'acquisto di quote di capitale della medesima società in proprietà di altri soci o per l'acquisto, anche in forma indiretta, di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

(3) L'ammortamento dei mutui e la restituzione dei prestiti sono garantiti dalle entrate tributarie devolute dallo Stato alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, nonché dalle entrate tributarie proprie della Provincia.

(4) All'onere massimo annuo per il rimborso del capitale e per gli interessi sui mutui, rispettivamente per l'estinzione graduale e gli interessi sui prestiti, valutato in 60.200.000 euro, si fa fronte nel modo seguente:

  • a)  per gli anni 2008 e 2009, mediante utilizzo di quote degli stanziamenti previsti per il biennio 2008-2009 alla Funzione/obiettivo 27, lettere a.1) e a.3), del bilancio triennale 2007-2009;
  • b)  per gli anni successivi, mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali della Provincia.

Art. 2 (Stato di previsione dell'entrata)

(1) Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007, annesso alla presente legge, è approvato in 4.936 milioni di euro.

Art. 3 (Stato di previsione della spesa)

(1) Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2007, annesso alla presente legge, è approvato in 4.936 milioni di euro.

Art. 4 (Quadro generale riassuntivo)

(1) È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2007, annesso alla presente legge.

Art. 5 (Spese obbligatorie)

(1) Le spese per le quali l'assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell'allegato n. 1 al bilancio.

(2) La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinata per l'anno finanziario 2007 in 6 milioni di euro.

Art. 6 (Spese impreviste)

(1) Le spese per le quali l'assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 20 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell'allegato n. 2 al bilancio.

Art. 7 (Variazioni di bilancio compensative per spese di personale)

(1) Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali l'assessore provinciale alle finanze e bilancio può effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono indicati nell'allegato n. 5 al bilancio.

Art. 8 (Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l'attuazione del SIOPE)

(1) L'assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni compensative tra gli stanziamenti del bilancio, anche mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base, per una riclassificazione anche parziale di stanziamenti di spesa, secondo titoli e categorie economiche, compatibile con la codificazione del SIOPE ai sensi dell'allegato B all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, e successive modifiche.

Art. 9 (Gestione dei residui)

(1) Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, i capitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31.12.2006 assumono la numerazione dei corrispondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l'anno 2007. Qualora non esista il capitolo corrispondente o si sia diviso il capitolo di origine in più capitoli, i residui possono essere riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo numero di capitolo, da stabilirsi con provvedimento del direttore della Ripartizione Finanze e bilancio e, possibilmente, con la stessa denominazione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classificazioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale, tenuto anche conto delle esigenze di riclassificazione ai sensi della codificazione SIOPE stabilita con l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2005, e successive modifiche.

Art. 10 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)

(1) La facoltà di cui all'articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è esercitata entro il limite di 150 euro.

Art. 11 (Bilancio triennale 2007-2009)

(1) È approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il bilancio della Provincia per il triennio 2007-2009, allegato alla presente legge.

Art. 12 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegati 2)

2)

Omissis.

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