In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2005, n. 81)
Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni

1)

Pubblicata nel B.U. 18 ottobre 2005, n. 42.

Art. 1   2)

2)

Reca modifiche alla L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 2   3)

3)

Sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c) della L.P. 19 agosto 1991, n. 24.

Art. 3   4)

4)

Reca modifiche alla L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

Art. 4 (Tutela dei marchi "Südtirol" e "Alto Adige")

(1) La Provincia Autonoma di Bolzano persegue l'utilizzo abusivo o illegittimo dei marchi "Südtirol" e "Alto Adige". Ella si avvale - se necessario anche agendo in giudizio - dei diritti che le attribuiscono il regolamento 94/40/CE del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, e successive modifiche, e il rispettivo ordinamento giuridico nazionale.

(2) Fatte salve le norme di diritto penale, in caso di abuso o di indebito utilizzo del marchio da parte di terzi viene irrogata una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 3.000,00.

(3) La Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio sorveglia l'adempimento delle rispettive norme. Può infliggere sanzioni o confermare o revocare i provvedimenti stabiliti. Per l'espletamento dei citati compiti, la Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio può incaricare altri organi.

Art. 5   5)

5)

Reca modifiche alla L.P. 16 febbraio 1981, n. 3, che è stata abrogata dall'art. 47, comma 1, lettera a) della L.P. 25 febbraio 2008, n. 1.

Art. 6   6)

6)

Sostituisce l'art. 3, comma 1, cifra 3, della L.P. 12 agosto 1978, n. 39.

Art. 7   7)

7)

Sostituisce l'art. 2, comma 3, della L.P. 19 maggio 2003, n. 7.

Art. 8   8)

8)

Sostituisce l'art. 19, comma 1, della L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.

Art. 9   9)

9)

Integra l'art. 10 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

Art. 10   10)

10)

Reca modifiche alla L.P. 18 agosto 1992, n. 33.

Art. 11   11)

11)

Sostituisce l'art. 53, comma 4, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 12 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogati:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.