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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.

Art. 7 (Cauzione)

(1)  A garanzia dell'osservanza dei vincoli inerenti alla concessione, il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 2)  può subordinare il rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale, il cui ammontare è fissato in base alle dimensioni delle opere.

(2)  Il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 2)  provvede allo svincolo della cauzione, previo accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.

2)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.