(1) Salvo quanto disposto dall'articolo 10 e dall'articolo 23/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di concessione o altro titolo legittimo.
(2) Qualora il divieto di cui al comma 1 non sia rispettato, il direttore del competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 2) dispone l'interruzione della derivazione e commina le sanzioni amministrative previste. Per le derivazioni a scopo idroelettrico l’interruzione della derivazione deve essere immediata senza eccezioni. 12)