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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.

Art. 18 (Norma transitoria riguardante acqua ad uso antincendio)

(1)  Le denunce delle derivazioni d'acqua per l'alimentazione dei bacini ad uso antincendio presentate dalla Ripartizione provinciale Foreste entro il 31 dicembre 2000 sono convertite in concessioni con la durata fino al 31 dicembre 2029. Devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di gestione delle risorse idriche.