(1) L'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia decide sulle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d'acqua, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, al rilascio del nulla osta previsto dall'articolo 20 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché al rilascio della licenza di attingimento di acqua.