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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.

Art. 17 (Norma transitoria in materia di pozzi e di antichi diritti di piccole derivazioni d'acqua)21)

(1)  Le autorizzazioni alla costruzione ed all'utilizzo di pozzi rilasciate prima del 4 maggio 1999, nonché le denunce di pozzi presentate prima del 5 dicembre 1978 sono convertite in concessioni.

(2)  La durata della concessione è stabilita in 30 anni dalla data di entrata in vigore della legge concernente la demanialità delle acque sotterranee. Il successivo rinnovo delle stesse avviene secondo le norme previste per le concessioni.22) 

(3)  Il periodo di utilizzo per esistenti derivazioni d'acqua sotterranea a scopo irriguo comprende il periodo dal 15 marzo al 15 novembre, quello per esistenti derivazioni d'acqua sotterranea a scopo antibrina comprende il periodo dal 15 marzo al 31 maggio.23) 

(4)  Le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni che hanno titolo a riconoscimento in base agli articoli 2 e 3 del testo unico sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e non riconosciute, sono esenti dal canone e sono prorogate fino al 31 dicembre 2029. Sono altresì prorogate fino a tale data le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni già riconosciute e le loro varianti; sono escluse dalla proroga le derivazioni a scopo idroelettrico e per l’approvvigionamento potabile pubblico. 24)

21)
La rubrica dell'art. 17 è stata così modificata dall'art. 10, comma 8, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
22)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
23)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
24)
L'art. 17, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 9, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.