(1) Non sono soggette ad autorizzazione da parte della Agenzia provinciale per l'ambiente 2) , fermi restando gli eventuali pareri necessari, le linee elettriche con tensione inferiore o pari a 1.000 Volt e quelle per impianti di illuminazione pubblica, nè le relative opere accessorie.
(2) I titolari di domande di autorizzazione all'impianto di linee elettriche di cui agli articoli 107 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono esonerati dal pagamento delle spese di istruttoria.
(3) Il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 2) pubblica le domande di autorizzazione per la costruzione di linee elettriche mediante affissione per 30 giorni all'albo del comune. Entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni al medesimo ufficio.
(4) Non si provvede alla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui all'art. 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.