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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.

Art. 14 (Esoneri dal pagamento)

(1)  Coloro che richiedono la concessione di derivazione d'acqua, il suo rinnovo, le varianti della stessa o il subingresso nella stessa, sono esonerati dal pagamento delle spese d'istruttoria e di collaudo.