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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.

Art. 11 (Proroga dei termini)

(1)  Il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 2)  proroga i termini per i lavori di costruzione e per l'attuazione delle derivazioni d'acqua.

(2)  L'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche provvede in ordine alla dichiarazione di decadenza delle concessioni o dei riconoscimenti e alle rispettive contestazioni e diffide.

2)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.