In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

j) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 51)
Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007
2

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 agosto 2005, n. 31.

CAPO I
Disposizioni in materia di entrate

Art. 1 2)

2)

Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 2 3)

3)

Reca modifiche alla L.P. 16 marzo 2000, n. 8.

CAPO II
Disposizioni in materia di spesa

Art. 3-4 4)

4)

Omissis.

Art. 5 (Contributo straordinario all'Accademia Europea)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere all'Accademia Europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale, costituita ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31, un contributo straordinario massimo di un milione di euro a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 (UPB 19215) per la costituzione di una base, completa di ogni infrastruttura, funzionale al telerilevamento e al monitoraggio satellitare diretto, da realizzarsi secondo le modalità definite in un'apposita convenzione da stipularsi con la Giunta provinciale stessa.

(2) L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è aumentata di 4 milioni di euro a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 (UPB 19215).5)

(2/bis) L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è aumentata di 2,1 milioni di euro a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 (UPB 19215).6)

(3) È istituito un comitato di coordinamento formato da un rappresentante della Ripartizione provinciale Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative, da un rappresentante della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio e un rappresentante del BIC Business Innovation Centre. Il comitato ha il compito di valorizzare il progetto satellitare di cui al comma 1, ai fini di una positiva ricaduta sulle imprese locali e sui progetti innovativi attualmente esistenti.5)

5)

I commi 2 e 3 sono stati aggiunti dall'art. 3 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

6)

L'art. 5, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 6

(1)7)

(2) (3)8)

7)

Riportato al n. VIII-A/w.

8)

Reca modifiche alla L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

Art. 7 (Spese per la contrattazione collettiva e modifiche della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 , recante "Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia")

(1) Per la contrattazione collettiva nell'anno 2005 per i comparti del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola, è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 31100) per l'anno 2005 nonché per gli anni 2006 e 2007 un'ulteriore spesa annuale di 5 milioni di euro.

(2) (3)9)

9)

Modifica l'art. 6 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 8 (Aumento della dotazione organica del personale della Provincia)

(1) La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano, determinata in 17.307 unità a tempo pieno dall'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10, è aumentata di 196,5 unità a tempo pieno di cui:

  1. 116 unità a tempo pieno per le scuole a carattere statale;
  2. 36 unità a tempo pieno per la formazione professionale;
  3. 10 unità a tempo pieno per le scuole di musica;
  4. 34,5 unità a tempo pieno per le scuole materne.

(2)10)

(3) La maggiore spesa per effetto dell'aumento della dotazione organica disposto al comma 1, è stimata in 2.800.000 euro a carico dell'esercizio 2005 (UPB 02100: 1.060.000 euro e UPB 04125: 1.740.000 euro) e in 8.600.000 euro all'anno per gli esercizi successivi.

10)

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 26 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Art. 9 11)

11)

Reca modifiche alla L.P. 8 novembre 1982, n. 33.

Art. 10 12)

12)

Reca modifiche alla L.P. 3 ottobre 2003, n. 15.

Art. 11 13)

13)

Sostituisce l'art. 6 della L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.

Art. 12 14)

14)

Reca modifiche alla L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 13 4)

4)

Omissis.

Art. 14 15)

15)

Riportato in nota all'art. 7/quater della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 15 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella A e B4)

4)

Omissis.

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ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
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