In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

v) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 51)
Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007
1

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 agosto 2005, n. 31.

CAPO I
Disposizioni in materia di entrate

Art. 1 2)

2)

Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 2 3)

3)

Reca modifiche alla L.P. 16 marzo 2000, n. 8.

CAPO II
Disposizioni in materia di spesa

Art. 3-4 4)

4)

Omissis.

Art. 5 (Contributo straordinario all'Accademia Europea)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere all'Accademia Europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale, costituita ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31, un contributo straordinario massimo di un milione di euro a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 (UPB 19215) per la costituzione di una base, completa di ogni infrastruttura, funzionale al telerilevamento e al monitoraggio satellitare diretto, da realizzarsi secondo le modalità definite in un'apposita convenzione da stipularsi con la Giunta provinciale stessa.

(2) L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è aumentata di 4 milioni di euro a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 (UPB 19215).5)

(2/bis) L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è aumentata di 2,1 milioni di euro a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 19215). 6)

(3) È istituito un comitato di coordinamento formato da un rappresentante della Ripartizione provinciale Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative, da un rappresentante della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio e un rappresentante del BIC – Business Innovation Centre. Il comitato ha il compito di valorizzare il progetto satellitare di cui al comma 1, ai fini di una positiva ricaduta sulle imprese locali e sui progetti innovativi attualmente esistenti.5)

5)

I commi 2 e 3 sono stati aggiunti dall'art. 3 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

6)

L'art. 5, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 6 (Partecipazione a società)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla societá S.T.A. S.p.A., con sede a Bolzano, per una spesa massima di 2,8 milioni di euro a carico dell'esercizio finanziario 2005 (UPB 27200)

(2) (3)7)

7)

Reca modifiche alla L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

Art. 7 (Spese per la contrattazione collettiva e modifiche della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 , recante "Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia")

(1) Per la contrattazione collettiva nell'anno 2005 per i comparti del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola, è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 31100) per l'anno 2005 nonché per gli anni 2006 e 2007 un'ulteriore spesa annuale di 5 milioni di euro.

(2) (3)8)

8)

Modifica l'art. 6 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 8 (Aumento della dotazione organica del personale della Provincia)

(1) La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano, determinata in 17.307 unità a tempo pieno dall'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10, è aumentata di 196,5 unità a tempo pieno di cui:

  1. 116 unità a tempo pieno per le scuole a carattere statale;
  2. 36 unità a tempo pieno per la formazione professionale;
  3. 10 unità a tempo pieno per le scuole di musica;
  4. 34,5 unità a tempo pieno per le scuole materne.

(2)9)

(3) La maggiore spesa per effetto dell'aumento della dotazione organica disposto al comma 1, è stimata in 2.800.000 euro a carico dell'esercizio 2005 (UPB 02100: 1.060.000 euro e UPB 04125: 1.740.000 euro) e in 8.600.000 euro all'anno per gli esercizi successivi.

9)

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 26 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Art. 9 10)

10)

Reca modifiche alla L.P. 8 novembre 1982, n. 33.

Art. 10 11)

11)

Reca modifiche alla L.P. 3 ottobre 2003, n. 15.

Art. 11 12)

12)

Sostituisce l'art. 6 della L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.

Art. 12 13)

13)

Reca modifiche alla L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 13 4)

4)

Omissis.

Art. 14 14)

14)

Riportato in nota all'art. 7/quater della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 15 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella A e B4)

4)

Omissis.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
ActionActiond) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33 
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
ActionActionp) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionq) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActions) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
ActionActiont) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionv) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionDisposizioni in materia di entrate
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionTabella A e B
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionw) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13 
ActionActionx) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico