In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 41)
Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 19 luglio 2005, n. 29.

Art. 1   2)

2)

Reca modifiche alla L.P. 15 maggio 2000, n. 9.

Art. 2   3)

3)

Reca modifiche alla L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

Art. 3   4)

4)

Sostituisce l'art. 7 della L.P. 20 febbraio 1970, n. 4.

Art. 4   5)

5)

Reca modifiche alla L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

Art. 5   6)

6)

Reca modifiche alla L.P. 23 marzo 1981, n. 8.

Art. 6   7)

7)

Sostituisce l'art. 1 della L.P. 24 dicembre 1970, n. 29.

Art. 7   8)

8)

Reca modifiche alla L.P. 12 giugno 1980, n. 16.

Art. 8   9)

9)

Reca modifiche alla L.P. 5 novembre 2001, n. 11.

Art. 9   10)

10)

Reca modifiche alla L.P. 16 aprile 1985, n. 8.

Art. 10   11)

11)

Reca modifiche alla L.P. 14 dicembre 1988, n. 57.

Art. 11   12)

12)

Integra l'art. 7 della L.P. 8 novembre 1982, n. 34.

Art. 12   13)

13)

Sostituisce l'art. 5/quinquies della L.P. 12 giugno 1975, n. 26.

Art. 13   14)

14)

Integra l'art. 6 della L.P. 16 giugno 1992, n. 18.

Art. 14   15)

15)

Reca modifiche alla L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

Art. 15   16)

16)

Reca modifiche alla L.P. 6 settembre 1973, n. 61.

Art. 16   17)

17)

Reca modifiche alla L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

Art. 17   18)

18)

Reca modifiche alla L.P. 3 novembre 1993, n. 19.

Art. 18   19)

19)

Reca modifiche alla L.P. 25 luglio 1970, n. 16.

Art. 19 (Strutture piste ciclabili)

(1) Sul ponte dell'ex strada provinciale sopra la ferrovia e l'Adige nei comuni di Postal e Lana possono essere realizzati uno sportello per informazioni turistiche e costruzioni con servizi per i ciclisti e, nel rispetto dei limiti previsti per le medie strutture di vendita di cui all'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, per il commercio con articoli per ciclisti nonché strutture per esercizi di somministrazione di pasti e bevande. Le attrezzature sono realizzate da privati sulla base di una convenzione da stipulare con l'Amministrazione provinciale.

Art. 20   20)

20)

Reca modifiche alla L.P. 16 marzo 2000, n. 8.

Art. 21 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

  • a)  il comma 1 dell' articolo 4 e il comma 11 dell'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;
  • b)  l' articolo 9 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8;
  • c)  i commi 1 e 2 dell' articolo 3 e l'articolo 5 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche;
  • d)  la lettera b) del comma 1 dell' articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13;
  • e)  l' allegato IV della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7;
  • f)  la lettera a) del comma 1 dell' articolo 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8;
  • g)  il comma 3 dell' articolo 8/bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.