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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 41)
Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 19 luglio 2005, n. 29.

Art. 21 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

  • a)  il comma 1 dell' articolo 4 e il comma 11 dell'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;
  • b)  l' articolo 9 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8;
  • c)  i commi 1 e 2 dell' articolo 3 e l'articolo 5 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche;
  • d)  la lettera b) del comma 1 dell' articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13;
  • e)  l' allegato IV della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7;
  • f)  la lettera a) del comma 1 dell' articolo 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8;
  • g)  il comma 3 dell' articolo 8/bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.